Un sistema di IA · 690 € una tantum

La tua registrazione AI Act, pronta prima che la banca dati apra

Dal 2 dicembre 2027 i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III devono registrare sé stessi e il sistema nella banca dati dell'UE prima di immetterlo sul mercato. La banca dati non è ancora aperta. Le informazioni che chiederà sono già fissate nel regolamento, ed è raccoglierle che richiede lavoro.

Subito una verifica della classificazione e un dossier completo secondo l'allegato VIII, poi la registrazione fatta per te appena la banca dati accetterà le iscrizioni. Prezzo fisso.

Le date che contano

Sono già cambiate una volta, con il Digital Omnibus, quindi ognuna ha la sua fonte.

2 dic. 2027
La registrazione e gli altri obblighi per l'alto rischio si applicano ai sistemi dell'allegato III.Regolamento (UE) 2026/1744, che modifica l'articolo 113
3° trimestre 2027
Quando si prevede l'apertura della banca dati dell'UE. Non è stata pubblicata una data ufficiale di avvio.AI Act Service Desk, come riportato a luglio 2026
2 ago. 2028
Gli stessi obblighi per l'IA ad alto rischio nei prodotti che rientrano nell'allegato I, come le macchine o i dispositivi medici.Regolamento (UE) 2026/1744, che modifica l'articolo 113
2 ago. 2030
Il termine ultimo per i sistemi ad alto rischio destinati a essere usati da autorità pubbliche, anche se erano sul mercato prima di dicembre 2027.Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 111, paragrafo 2, come modificato

Per i sistemi già in commercio conta anche un'altra regola. In base all'articolo 111, paragrafo 2, un sistema immesso sul mercato prima del 2 dicembre 2027 è soggetto a questi obblighi solo se in seguito la sua progettazione subisce modifiche significative. Se il tuo non cambierà, potresti non doverlo registrare affatto, e te lo diremo invece di venderti un dossier.

Cosa coprono i 690 €

Una verifica della classificazione

Verifichiamo il sistema rispetto agli ambiti dell'allegato III e alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, e ti diciamo per iscritto se è ad alto rischio, se si può far valere un'esenzione e cosa ne consegue. Se ti basi sull'articolo 6, paragrafo 3, redigiamo la documentazione della valutazione richiesta dall'articolo 6, paragrafo 4.

Il dossier secondo l'allegato VIII

Ogni informazione che la banca dati chiederà, redatta e verificata rispetto alla tua dichiarazione di conformità UE e alle istruzioni per l'uso, se esistono, con ogni lacuna segnalata: dati del fornitore e del rappresentante, denominazione commerciale e riferimento, finalità prevista, dati di input e logica di funzionamento, stato di commercializzazione, Stati membri e certificati. La sezione B se ti basi sull'articolo 6, paragrafo 3, la sezione C se sei un'autorità pubblica che utilizza il sistema in qualità di deployer.

La registrazione, appena la banca dati apre

Con il tuo mandato effettuiamo la registrazione come persona che presenta le informazioni per conto del fornitore, figura prevista dall'allegato VIII, e ti mandiamo la conferma. Se la banca dati non dovesse accettare registrazioni presentate per conto di un fornitore, ti rimborsiamo 190 € e ti guidiamo nella registrazione in autonomia.

Aggiornato fino ad allora

Se prima dell'apertura la Commissione modifica i campi richiesti o pubblica le specifiche tecniche della banca dati, allineiamo il tuo dossier prima di presentarlo, senza costi aggiuntivi.

Il prezzo è per sistema di IA ed è al netto dell'IVA dove dovuta. Puoi inserire la partita IVA in fase di pagamento.

Come si svolge

  1. 1Compili il modulo e paghi.
  2. 2Entro un giorno lavorativo ti mandiamo un questionario sul sistema e ti chiediamo i documenti che hai già.
  3. 3Di solito entro due settimane da quando ce li mandi ricevi la nota di classificazione e il dossier da rivedere.
  4. 4Quando la banca dati dell'UE apre, presentiamo la registrazione con la tua approvazione e ti mandiamo la conferma.

Cosa non è compreso

Vale la pena leggerlo prima di pagare, così dopo non ci sono discussioni.

  • Il ruolo di tuo rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 22. Un fornitore stabilito fuori dall'UE deve averne uno, e il ruolo comporta una responsabilità propria, quindi è un mandato a parte e non rientra in una registrazione.
  • La valutazione della conformità, la documentazione tecnica o il sistema di gestione della qualità. Il dossier attinge a questi elementi; non li sostituisce.
  • La consulenza legale. La classificazione è la nostra lettura del regolamento applicata al tuo sistema, scritta perché la confermi il tuo consulente legale.
  • Una registrazione prima che la banca dati apra. Oggi nessuno può registrare un sistema.

Ognuno di questi punti lo quotiamo a parte. Scrivi a office@c9group.dev, oppure guarda il nostro lavoro sulla conformità all'AI Act.

Le domande che arrivano per prime

Possiamo registrarci adesso?

Nessuno può. La banca dati dell'UE non è aperta e la Commissione non ha pubblicato una data di avvio; a luglio 2026 il suo service desk ha detto di prevederla per il terzo trimestre del 2027. Per i sistemi dell'allegato III l'obbligo si applica dal 2 dicembre 2027. Tutto, tranne premere «invia», si può fare già adesso.

Perché pagare adesso per qualcosa che scade a dicembre 2027?

Perché il dossier dipende da un lavoro che richiede tempo: la classificazione, la dichiarazione di conformità UE, le istruzioni per l'uso. Averlo pronto fa della registrazione una formalità quando la banca dati apre, invece di un progetto da chiudere nello stesso trimestre di tutti gli altri.

Il nostro sistema è già sul mercato UE. Ci serve?

Forse no. In base all'articolo 111, paragrafo 2, un sistema immesso sul mercato prima del 2 dicembre 2027 rientra negli obblighi solo se in seguito la sua progettazione subisce modifiche significative. Fanno eccezione i sistemi destinati alle autorità pubbliche: devono essere conformi entro il 2 agosto 2030 in ogni caso. Se la verifica della classificazione mostra che sei escluso, te lo diciamo.

Siamo fuori dall'UE. Basta questo?

No. Un fornitore stabilito fuori dall'UE deve anche nominare un rappresentante autorizzato nell'Unione ai sensi dell'articolo 22, a partire dalla stessa data, e i dati del rappresentante fanno parte della registrazione. Prepariamo il dossier includendoli; il ruolo di rappresentante in sé è un mandato a parte.

Abbiamo valutato che il nostro sistema non è ad alto rischio. Dobbiamo comunque registrarlo?

Sì. Se ti basi sull'articolo 6, paragrafo 3, per considerare non ad alto rischio un sistema dell'allegato III, l'articolo 49, paragrafo 2, ti impone comunque di registrarlo, con meno campi (allegato VIII, sezione B), e l'articolo 6, paragrafo 4, impone di documentare la valutazione. Il Digital Omnibus proponeva di eliminare questo obbligo; il testo finale lo ha mantenuto.

Siamo un'autorità pubblica che usa un sistema ad alto rischio.

Anche le autorità pubbliche e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione che utilizzano sistemi dell'allegato III in qualità di deployer registrano tale uso, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, con una sintesi della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Nel modulo scegli «Autorità pubblica che utilizza il sistema (deployer)».

E se la banca dati non accetta la registrazione fatta da voi?

L'allegato VIII prevede che qualcuno possa presentare le informazioni per conto di un fornitore, quindi ci aspettiamo che funzioni. Se la banca dati venisse realizzata senza questa possibilità, ti rimborsiamo 190 € del compenso e ti guidiamo nella registrazione in autonomia, con il dossier pronto da copiare.

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Raccontaci del sistema, poi paga con Stripe. Rispondiamo entro un giorno lavorativo con il questionario.

La ricevuta e tutto quello che consegniamo arrivano a questo indirizzo.

Facoltativo.

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Prima vuoi i dettagli?

La guida spiega cosa richiede l'articolo 49, chi registra cosa, i campi dell'allegato VIII e come si sono spostate le date.