Dal 2 dicembre 2027 i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III devono registrare sé stessi e il sistema nella banca dati dell'UE prima di immetterlo sul mercato. La banca dati non è ancora aperta. Le informazioni che chiederà sono già fissate nel regolamento, ed è raccoglierle che richiede lavoro.
Subito una verifica della classificazione e un dossier completo secondo l'allegato VIII, poi la registrazione fatta per te appena la banca dati accetterà le iscrizioni. Prezzo fisso.
Sono già cambiate una volta, con il Digital Omnibus, quindi ognuna ha la sua fonte.
Per i sistemi già in commercio conta anche un'altra regola. In base all'articolo 111, paragrafo 2, un sistema immesso sul mercato prima del 2 dicembre 2027 è soggetto a questi obblighi solo se in seguito la sua progettazione subisce modifiche significative. Se il tuo non cambierà, potresti non doverlo registrare affatto, e te lo diremo invece di venderti un dossier.
Verifichiamo il sistema rispetto agli ambiti dell'allegato III e alle condizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, e ti diciamo per iscritto se è ad alto rischio, se si può far valere un'esenzione e cosa ne consegue. Se ti basi sull'articolo 6, paragrafo 3, redigiamo la documentazione della valutazione richiesta dall'articolo 6, paragrafo 4.
Ogni informazione che la banca dati chiederà, redatta e verificata rispetto alla tua dichiarazione di conformità UE e alle istruzioni per l'uso, se esistono, con ogni lacuna segnalata: dati del fornitore e del rappresentante, denominazione commerciale e riferimento, finalità prevista, dati di input e logica di funzionamento, stato di commercializzazione, Stati membri e certificati. La sezione B se ti basi sull'articolo 6, paragrafo 3, la sezione C se sei un'autorità pubblica che utilizza il sistema in qualità di deployer.
Con il tuo mandato effettuiamo la registrazione come persona che presenta le informazioni per conto del fornitore, figura prevista dall'allegato VIII, e ti mandiamo la conferma. Se la banca dati non dovesse accettare registrazioni presentate per conto di un fornitore, ti rimborsiamo 190 € e ti guidiamo nella registrazione in autonomia.
Se prima dell'apertura la Commissione modifica i campi richiesti o pubblica le specifiche tecniche della banca dati, allineiamo il tuo dossier prima di presentarlo, senza costi aggiuntivi.
Il prezzo è per sistema di IA ed è al netto dell'IVA dove dovuta. Puoi inserire la partita IVA in fase di pagamento.
Vale la pena leggerlo prima di pagare, così dopo non ci sono discussioni.
Ognuno di questi punti lo quotiamo a parte. Scrivi a office@c9group.dev, oppure guarda il nostro lavoro sulla conformità all'AI Act.
Nessuno può. La banca dati dell'UE non è aperta e la Commissione non ha pubblicato una data di avvio; a luglio 2026 il suo service desk ha detto di prevederla per il terzo trimestre del 2027. Per i sistemi dell'allegato III l'obbligo si applica dal 2 dicembre 2027. Tutto, tranne premere «invia», si può fare già adesso.
Perché il dossier dipende da un lavoro che richiede tempo: la classificazione, la dichiarazione di conformità UE, le istruzioni per l'uso. Averlo pronto fa della registrazione una formalità quando la banca dati apre, invece di un progetto da chiudere nello stesso trimestre di tutti gli altri.
Forse no. In base all'articolo 111, paragrafo 2, un sistema immesso sul mercato prima del 2 dicembre 2027 rientra negli obblighi solo se in seguito la sua progettazione subisce modifiche significative. Fanno eccezione i sistemi destinati alle autorità pubbliche: devono essere conformi entro il 2 agosto 2030 in ogni caso. Se la verifica della classificazione mostra che sei escluso, te lo diciamo.
No. Un fornitore stabilito fuori dall'UE deve anche nominare un rappresentante autorizzato nell'Unione ai sensi dell'articolo 22, a partire dalla stessa data, e i dati del rappresentante fanno parte della registrazione. Prepariamo il dossier includendoli; il ruolo di rappresentante in sé è un mandato a parte.
Sì. Se ti basi sull'articolo 6, paragrafo 3, per considerare non ad alto rischio un sistema dell'allegato III, l'articolo 49, paragrafo 2, ti impone comunque di registrarlo, con meno campi (allegato VIII, sezione B), e l'articolo 6, paragrafo 4, impone di documentare la valutazione. Il Digital Omnibus proponeva di eliminare questo obbligo; il testo finale lo ha mantenuto.
Anche le autorità pubbliche e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione che utilizzano sistemi dell'allegato III in qualità di deployer registrano tale uso, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, con una sintesi della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali. Nel modulo scegli «Autorità pubblica che utilizza il sistema (deployer)».
L'allegato VIII prevede che qualcuno possa presentare le informazioni per conto di un fornitore, quindi ci aspettiamo che funzioni. Se la banca dati venisse realizzata senza questa possibilità, ti rimborsiamo 190 € del compenso e ti guidiamo nella registrazione in autonomia, con il dossier pronto da copiare.
Raccontaci del sistema, poi paga con Stripe. Rispondiamo entro un giorno lavorativo con il questionario.
La guida spiega cosa richiede l'articolo 49, chi registra cosa, i campi dell'allegato VIII e come si sono spostate le date.